Accesso civico
Cos'èL'accesso civico è disciplinato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 e si distingue in:- accesso civico semplice che è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, i dati, le informazioni che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul proprio sito pur avendone l'obbligo. La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, gratuitamente, e non deve essere motivata (art. 5, comma 1);
- accesso civico generalizzato che è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque, gratuitamente, e non deve essere motivata (art. 5, comma 2).
A chi rivolgersi:La richiesta deve essere presentata all'ufficio protocollo che la reindirizzerà al Responsabile del Servizio interessato, che si pronuncia sulla stessa entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.In caso di ritardo o di mancata risposta del Responsabile del Servizio interessato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il Segretario Comunale
Ufficio Protocollo
Telefono0783.418000
Fax0783.418267
E-mail info@comune.zeddiani.or.it
Modalità di presentazione della richiestaLa richiesta di accesso civico può essere presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune;tramite posta ordinaria all'indirizzo "Comune di Zeddiani - Via Roma, 103 - 09070 Zeddiani (OR)";tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comune.zeddiani.or.itLa richiesta, quando non sottoscritta in presenza del funzionario addetto all'ufficio protocollo, deve essere accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, tranne in caso di presentazione mediante PEC che assicuri la titolarità del messaggio.
Richiesta di riesameIl richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.