Descrizione
Le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie - la pubblicazione non può essere effettuata prima di 6 mesi dalla data presunta del matrimonio - per:
- Cittadini italiani di cui almeno uno residente in questo Comune interessati a contrarre matrimonio civile, religioso concordatario (cattolico) o di altri culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano;
- Stranieri residenti o domiciliati o non residenti ma che contraggono il matrimonio con un cittadino italiano residente.
I nubendi devono trovarsi nella libertà di stato per contrarre matrimonio (art. 86 Codice Civile).
MODALITÀ DI RICHIESTA
Preliminarmente occorre munirsi di un documento d’identità (possibilmente la carta d’identità) e codice fiscale, inoltre i soggetti interessati devono trovarsi nella libertà di stato civile per poter contrarre matrimonio, cosi come richiesto dall’articolo 86 del codice civile, occorre poi:
Compilare e firmare l'autocertificazione per la richiesta di pubblicazione scaricabile da questa pagina, da consegnarsi all'ufficio dello stato civile presso lo sportello servizi demografici, con copia della carta d'identità di entrambi gli sposi;
- Prendere un appuntamento con il responsabile del procedimento per effettuare la richiesta di pubblicazione, alla quale devono intervenire entrambi gli sposi o persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata in originale
- Chi ha già in corso o ha necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l’Ufficio di Stato Civile
- Chi intende risposarsi (già vedovo o divorziato o matrimonio annullato) deve accertarsi che gli atti allo Stato Civile e all’Anagrafe rispettivamente, del Comune di nascita e di residenza siano aggiornati;
- Il cittadino italiano nato all’estero deve accertarsi che il proprio atto di nascita sia già trascritto in Italia.
La documentazione viene acquisita d’ufficio previa indicazione da parte dei nubendi, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per gli adempimenti preliminari: Autocertificazione per la richiesta di pubblicazione
Al momento dell'appuntamento:
- Documento d’identità in corso di validità
- Codice fiscale
- Eventuale procura speciale in originale con allegato documento d’identità in corso di validità
Inoltre:
- Per il matrimonio cattolico occorre produrre la richiesta di pubblicazione da parte del Parroco di questo Comune;
- Per i culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano, occorre produrre la richiesta del Ministro di Culto con l’attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni Italiano, escluso alcuni culti, per i quali è necessario chiedere informazioni più dettagliate;
Casi particolari:
- Il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale dei Minorenni;
- La donna in stato libero da meno di 300 giorni (vedova o matrimonio annullato) necessita dell’autorizzazione del Tribunale;
- La donna divorziata da meno di 300 giorni deve contattare immediatamente l’Ufficio dello Stato Civile al fine di stabilire se necessita dell’autorizzazione del Tribunale di cui sopra;
- Per i richiedenti che siano parenti, affini tra loro (zio/a, nipote, cognato/a, ecc.), (art. 87 C.C.), occorre il decreto del Tribunale, di autorizzazione al matrimonio.
Per gli Stranieri occorre inoltre presentare:
Nulla osta al matrimonio rilasciato dall’Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata). La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata c/o la Prefettura, munirsi di marca da bollo da Euro 16,00.
Documenti esenti da legalizzazione:
Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:
Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può essere rilasciato da un’Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l’Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall’Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell’Ambasciata d’Italia) o legalizzati con Apostille (Convenzione dell’Aja).
Salvo i casi sotto riportati il nulla osta non è MAI sostituibile da altro documento, come l'atto di notorietà, l'affidavit, o l'autocertificazione. Inoltre la semplice dichiarazione che il cittadino è di stato libero/non coniugato non è sufficiente ma deve essere integrata dalla dichiarazione dell'autorità straniera che non ci sono impedimenti al matrimonio.
Nel caso il rilascio del nulla osta fosse formalmente rifiutato dall'autorità straniera, si prega di contattare l'ufficio con la documentazione eventualmente rilasciata dal consolato straniero.
Il cittadino di nazionalità austriaca, repubblica moldova, svizzera e tedesca deve produrre il certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione).
Il cittadino di nazionalità spagnola, portoghese, turca, paesi bassi e del Lussemburgo deve produrre il certificato di capacità matrimoniale (informarsi presso il rispettivo Consolato sull’Autorità competente al rilascio).
Il cittadino di nazionalità norvegese deve produrre nulla osta rilasciato dal comune di residenza, in Norvegia, legalizzato con Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja, se tradotto in Norvegia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille della Convenzione dell’Aja.
Il cittadino di nazionalità polacca deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con apostille.
Il cittadino di nazionalità svedese, residente in Svezia deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza in Svezia, legalizzato con Apostille (Convenzione dell’Aja) se tradotto in Svezia, la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille della Convenzione dell’Aja.
Il cittadino di nazionalità statunitense deve produrre:
- dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d’America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, munirsi di marca da bollo da Euro 16,00
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con due testimoni, redatto davanti all’Autorità italiana competente: Console Italiano all’Estero, Tribunale di Treviso o Notaio.
Il cittadino di nazionalità australiano deve produrre:
- dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, munirsi di marca da bollo da Euro 16,00
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con quattro testimoni, redatto davanti all’Autorità italiana competente (all’estero il Console Italiano, in Italia l’Ufficiale di Stato Civile).
- Il NULLA OSTA deve indicare: che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata, vedova o con matrimonio nullo occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta, occorre copia della sentenza di divorzio, legalizzata e tradotta).
N.B. Se il cittadino è iscritto all’anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune e lo Stato di residenza all’estero.
Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita che può essere rilasciato:
A) nel Paese di nascita legalizzato dall’Autorità Consolare Italiana all’estero e tradotto;
B) con certificato del proprio Consolato in Italia;
C) su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purché lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale (per ulteriori informazioni contattare l'ufficio dello stato civile).
- Per la donna divorziata o vedova o con matrimonio nullo da meno di 300 giorni, occorre l’autorizzazione del Tribunale
- Per il minorenne da 16 a 18 anni occorre il provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale per i Minorenni;
Lo straniero che intende riconoscere un figlio nato fuori del matrimonio deve presentare dichiarazione di nulla osta al riconoscimento rilasciata dall’autorità consolare del proprio Paese in Italia debitamente legalizzata in Prefettura.
RIFUGIATI POLITICI
- Lo straniero che risulta “RIFUGIATO POLITICO” deve presentare:
- Certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, via Caroncini, 19 tel. 06/802121 (telefonare prima per appuntamento)
- Copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
- Documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
- Documento d’identità valido.
La condizione di rifugiato politico è stabilita dal provvedimento di concessione. Non sono rifugiati politici gli stranieri cui è stata accordata la protezione sussidiaria; pertanto essi non sono dispensati dalla presentazione del nulla osta.
Il nulla osta e il certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite hanno una validità di sei (6) mesi dal rilascio: trascorso detto termine senza che siano state richieste le pubblicazioni, sarà necessario produrre un nuovo documento.
ITER PROCEDURA
Il giorno della richiesta di pubblicazione devono essere presenti:
- entrambi i nubendi personalmente o rappresentati da un procuratore
- lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore-interprete (maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione, munito di un documento d’identità.
L’Ufficiale di Stato Civile accerta la veridicità delle dichiarazioni acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria
Ai nubendi verranno date indicazioni riguardo al regime patrimoniale della famiglia
Pubblica nell’Albo Pretorio on-line del sito internet del Comune l’atto di pubblicazione per 8 giorni + 3 per eventuali opposizioni
Decorso il termine della Pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l’Ufficio rilascerà
- certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco
- autorizzazione per il Ministro di Culto
Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in un altro Comune devono presentare apposita motivata domanda al Sindaco (in bollo). A pubblicazione avvenuta, verrà trasmessa d'ufficio la richiesta per il Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione.
Tipo documento | Pubblicazione di matrimonio , |
Numero e data | n. AMMIN0026 del 01-01-2023 |
Data di pubblicazione | 1 Gennaio 2023 |
Oggetto | Le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie - la pubblicazione non può essere effettuata prima di 6 mesi dalla data presunta del matrimonio |
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Licenze | licenza aperta |