03.05.2022

Referendum abrogativi del 12 Giugno 2022 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermita' che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Le condizioni e le modalità di espressione del voto domiciliare sono regolamentate dall’art. 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46, che dispone:
comma 1:  Gli  elettori  affetti  da  gravissime  infermità,  tali  che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche  con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si  trovino  in  condizioni  di  dipendenza  continuativa e vitale da apparecchiature  elettromedicali  tali  da impedirne l'allontanamento dall'abitazione  in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»;
 comma 3:  Gli  elettori  di  cui  al comma 1 devono far pervenire, in un periodo   compreso   tra   il  quarantesimo  e  il  ventesimo  giorno antecedente  la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a)       una  dichiarazione  in carta libera, attestante la volontà di esprimere  il  voto  presso  l'abitazione  in  cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b)       un  certificato,  rilasciato dal funzionario medico, designato dai  competenti  organi  dell'azienda  sanitaria  locale, in data non anteriore  al  quarantacinquesimo  giorno  antecedente  la data della votazione,  che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui  al  comma  1,  con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla  data  di  rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;

Per farlo è necessario esprimere la propria volontà presentando presso l'ufficio elettorale una dichiarazione, corredata da apposito certificato medico, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 1/2006, come modificato dall’art. 1 della Legge 7 maggio 2009, n. 46 entro il giorno lunedì 23-05-2022 (20° antecedente la data della votazione).